(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del 2 luglio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Inserimento dell'art. 1-bis nella legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni). 1. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 40/2001 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Disciplina dello svolgimento delle funzioni associate). - 1. In caso di esercizio associato mediante delega o costituzione di ufficio comune, l'atto associativo individua la disciplina regolamentare locale applicabile per lo svolgimento della funzione o del servizio associati; in assenza, la disciplina regolamentare e' adottata dall'ente locale delegato o presso il quale e' costituito l'ufficio comune".