(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 18 del
                           2 luglio 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
Inserimento  dell'art. 1-bis nella legge regionale 16 agosto 2001, n.
40   (Disposizioni   in   materia   di  riordino  territoriale  e  di
         incentivazione delle forme associative di comuni).

   1.  Dopo  l'art. 1 della legge regionale n. 40/2001 e' inserito il
seguente:  "Art.  1-bis  (Disciplina dello svolgimento delle funzioni
associate).  -  1.  In  caso di esercizio associato mediante delega o
costituzione  di  ufficio  comune,  l'atto  associativo  individua la
disciplina  regolamentare locale applicabile per lo svolgimento della
funzione   o  del  servizio  associati;  in  assenza,  la  disciplina
regolamentare e' adottata dall'ente locale delegato o presso il quale
e' costituito l'ufficio comune".